SUPERBONUS E LAVORI NON CONCLUSI: COSA SI PUÒ DAVVERO CHIEDERE A TITOLO DI RISARCIMENTO? LA NUOVA LINEA DELLA GIURISPRUDENZA
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Negli ultimi anni, migliaia di cittadini si sono trovati con cantieri Superbonus avviati e mai portati a termine. In molti casi, il blocco dei lavori ha comportato non solo disagi e immobilizzazioni finanziarie, ma anche la perdita dell’agevolazione fiscale. Ne sono nati contenziosi complessi, nei quali spesso si è confusa la disciplina civilistica del contratto d’appalto con quella fiscale del beneficio.
Una recente ordinanza del Tribunale di Milano, Sezione VII Civile, del 18 novembre 2025 offre finalmente un punto fermo su che cosa possa essere richiesto – e che cosa no – in caso di lavori non conclusi.
Si tratta di una decisione di grande rilievo perché chiarisce tre aspetti fondamentali:
la natura giuridica dello sconto in fattura e della cessione del credito,
la distinzione tra responsabilità per vizi e responsabilità contrattuale,
la corretta qualificazione del danno da perdita dell’agevolazione fiscale.
Lo sconto in fattura non è un pagamento: perché cambia tutto
Il Tribunale precisa che lo sconto in fattura e la cessione del credito non possono essere considerati come “pagamenti” in senso civilistico. Il committente, infatti, non effettua alcun trasferimento di denaro verso l’appaltatore: utilizza solo un meccanismo fiscale alternativo per estinguere l’obbligazione.
Scrive testualmente il giudice che:
«lo sconto in fattura non è qualificabile come pagamento, non verificandosi alcuno spostamento patrimoniale diretto»,
il credito fiscale è un beneficio destinato a compensare debiti tributari, non un’entrata economica
Questa precisazione è cruciale: significa che nella valutazione del danno patrimoniale non si può includere la parte “scontata” in fattura, perché non costituisce una perdita subita dal committente.
L’opera non è finita? Niente responsabilità per vizi
Molti contenziosi si fondano sull’idea che, anche in caso di lavori incompleti, il committente possa invocare le garanzie per vizi e difformità previste dagli artt. 1667 e 1668 c.c..
Il Tribunale di Milano smentisce questa impostazione: tali norme si applicano solo a lavori terminati e consegnati.
Quando l’opera è stata realizzata solo in parte – come nel caso esaminato, con un avanzamento molto basso – non può essere contestata alcuna difformità o vizio, perché manca l’oggetto stesso della garanzia.
In queste ipotesi trova applicazione soltanto la responsabilità contrattuale ordinaria, con la conseguenza che il danno risarcibile coincide col maggior costo necessario per completare i lavori con altra impresa.
Perdita del Superbonus: il danno non è quello che molti pensano
Il cuore dell’ordinanza riguarda il tema più discusso: il danno da perdita del beneficio fiscale.
La tesi diffusa è che chi perde il Superbonus possa chiedere all’impresa il valore dell’intero credito d’imposta non utilizzato.
Il Tribunale di Milano afferma invece l’opposto. Il danno risarcibile non è il bonus perso.
Secondo il giudice, ciò che può essere risarcito non è il credito fiscale “mancato”, ma l’incremento di valore che l’immobile avrebbe acquisito se i lavori fossero stati completati: «nel caso di mancata esecuzione dell’appalto, il danno è il lucro cessante, costituito dalla perdita dell’incremento di valore dell’immobile del committente».
In altre parole:
il committente non ha perso denaro, perché non ha sostenuto costi;
ha invece perso un vantaggio futuro, cioè l’aumento di valore dell’immobile derivante dagli interventi di efficientamento o ristrutturazione.
Serve una prova tecnica concreta
Questo tipo di danno non può essere presunto: deve essere dimostrato con una perizia che stimi:
il valore dell’immobile nello stato attuale,
il valore che avrebbe dopo gli interventi,
la differenza economica.
Senza questa prova, il danno non può essere riconosciuto neppure in via cautelare.
Una decisione che porta ordine nel caos post-Superbonus
L’ordinanza del Tribunale di Milano rappresenta un passaggio importante per chi valuta di intraprendere un’azione legale e per le imprese coinvolte in contenziosi.Chiarisce che:
il credito d’imposta non è denaro,
la garanzia per vizi vale solo a lavori conclusi,
la perdita del bonus è risarcibile solo come lucro cessante, non come danno emergente.
Questa impostazione allinea finalmente disciplina fiscale e disciplina civilistica, riducendo il rischio di richieste generiche o infondate.
Per chi sta valutando un’azione legale, questa decisione indica con chiarezza la strada:
non si può chiedere automaticamente il valore del Superbonus perso;
si può chiedere solo il valore aggiunto che i lavori avrebbero generato;
serve una documentazione tecnica solida;
occorre distinguere correttamente tra difetti dell’opera e mancato completamento.
Per le imprese, la decisione offre uno strumento difensivo importante contro pretese eccessive o prive di fondamento.
Dual Solution affianca privati, amministratori, professionisti e imprese nella valutazione tecnico-giuridica dei contenziosi legati al Superbonus e ai lavori edilizi, offrendo:
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Agire con consapevolezza oggi significa evitare costi inutili domani.







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