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USUFRUIRE DELLE DETRAZIONI

Recentemente un nostro cliente ci ha posto una domanda ben precisa: per poter usufruire delle detrazioni fiscali (nel caso di specie era il bonus ristrutturazione) devo essere il proprietario dell’immobile? E soprattutto, sempre ai fini della detrazione, eventuali comunicazioni attestanti l’inizio dei lavori (per esempio SCIA – segnalazione certificata di inizio attività, CILA – comunicazione inizio lavori asseverata o CIL – comunicazione inizio lavori) devono recare il mio nome come titolare?

Rispondiamo a queste domande, innanzitutto richiamando l'articolo 11 del Testo unico sull'edilizia D.P.R. n. 380/2001, che afferma che:

il Permesso di Costruire (o altra comunicazione attestante l’inizio dei lavori – CILA, SCIA, certificato di agibilità etc.) è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.

Ma cerchiamo di capire chi ha un titolo, ovvero una relazione giuridica qualificata che permetta di eseguire l'attività edilizia:


  • Proprietario

  • Comproprietario con l'assenso degli altri proprietari

  • Usufruttuario e nudo proprietario

  • Promittente acquirente (titolare secondo l'art. 2932 CC) sulla base di un preliminare di acquisto in cui viene apposta l'autorizzazione a presentare la pratica da parte del promittente venditore.

  • amministratore di condominio con delega dell'assemblea condominiale

  • comodatario

  • usuario

  • enfiteuta (titolare di un diritto su un fondo agricolo di proprietà altrui, secondo il quale, l'enfiteuta ha il pieno godimento a fronte di un miglioramento del fondo stesso e del pagamento di un canone al proprietario)

  • superficiario

  • inquilino locatario che utilizza l’immobile sulla base di un contratto di affitto. (Si necessita in tal caso il consenso del proprietario dell’immobile)

  • persona fisica o giuridica autorizzata da un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria

  • professionista abilitato iscritto ad un ordine professionale (architetto, geometra o ingegnere), il quale può presentare la pratica se delegato da uno dei titolari a monte.

Se siamo quindi dei promissari acquirenti, secondo la circolare 121/98 possiamo “godere della detrazione, nel rispetto di tutte le altre condizioni previste, se immesso nel possesso dell’immobile stesso, qualora detto soggetto esegua, a proprio carico, le spese per gli interventi agevolabili”.

Possiamo quindi agire a tre condizioni:

  • che sia stato registrato il compromesso;

  • che sia stato immesso nel possesso dell’immobile;

  • che siano eseguiti gli interventi a proprio carico.


A tal fine eventuali comunicazioni e titoli edilizi dovranno riportare come titolari sia il nome del venditore che dell’acquirente.


Le fatture emesse poi dalla ditta che esegue i lavori dovranno essere intestate al promissario acquirente e da questi saldate mediante l’apposito bonifico parlante richiesto dalla normativa.


Nel caso in cui i lavori siano già stati iniziati dal proprietario, ma non ancora pagati, per avere noi diritto alla detrazione si può procedere alla voltura/cambio di intestazione del titolo edilizio.


Per rimanere aggiornati su queste e molte altre curiosità continuate a seguire il nostro sito web, le nostre pagine social e il canale YouTube. Se avete bisogno di assistenza i nostri tecnici sono a vostra disposizione: scrivete una mail o chiamateci.


Dual Solution S.r.l.

Dott.ssa Roberta Girardi


Vittorio Veneto, 14 aprile 2021




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