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TOLLERANZA DEL 2% PER PORTE E FINESTRE

Tra gli interventi cosiddetti “trainati” di efficientamento energetico di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), rientra anche la sostituzione di serramenti e infissi che dovrà rispettare gli stessi requisiti previsti dalla norma che ha disciplinato l’ecobonus (art. 14 del D.L. n. 63/2013).


Come chiarito dall’Enea nell’Audizione del 28 aprile 2021 in Commissione Attività produttivi alla Camera

L'intervento deve configurarsi come sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti e non come nuova installazione.

[…]

Gli infissi connessi alla modifica dimensionale o allo spostamento delle aperture, così come alla realizzazione di nuovi vani di porta o finestra, sono esclusi dall’agevolazione, tranne nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione.

Riteniamo che, rispetto alle dimensioni originarie, possa essere tollerato uno scostamento molto contenuto (nell’ordine del 2%) derivante da ragioni tecniche non eludibili.

Nel caso di contemporanea installazione dell’isolamento termico esterno (“cappotto termico”) si possono modificare le dimensioni del serramento esclusivamente in relazione al restringimento della bucatura esterna. Analogamente, nel caso di contemporanea installazione di impianto radiante a pavimento, si possono modificare le dimensioni del serramento esclusivamente in relazione all’innalzamento della quota di calpestio.


Secondo tale posizione quindi, nel caso in cui la sostituzione di infissi e serramenti avvenga con modifiche dimensionali dell’ordine del 2%, sarà comunque possibile far rientrare la spesa nell’ecobonus 50% o come intervento trainato nel superbonus 110%.


Il solo intervento indicato nell’ambito del superbonus che permette di usufruire del 110% anche apportando maggiori variazioni dimensionali (e di sagoma) ai serramenti è quello definito per l’intervento di demolizione e ricostruzione così come indicato dall’art. 10 la Legge n. 120/2020.

Nell’ambito dell’ecobonus, invece, l’intervento che permette di usufruire del 50% anche apportando maggiori variazioni è quello definito dall’art. 1, comma 344 L. 296/2006, relativo alla riqualificazione globale dell’immobile.


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Dual Solution Srl

Dott.ssa Roberta Girardi


Vittorio Veneto, 24 maggio 2021



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