Il Consiglio nazionale del Notariato ha appena pubblicato la versione aggiornata della sua guida ai bonus fiscali per l’edilizia, realizzata insieme a 14 associazioni di consumatori. Nel testo si analizzano tutti gli ultimi interventi in materia.
Al tema della regolarità urbanistica è dedicata un’ampia sezione, dove si ricorda che di norma ad un immobile che presenta difformità di carattere edilizio è preclusa la possibilità di accedere ad eventuali agevolazioni fiscali. Lo stabilisce l’articolo 49 del Testo unico edilizia (Dpr n. 380/2001), che parla di tutti gli interventi abusivi realizzati in assenza o in contrasto con un titolo abilitativo o sulla base di un titolo che sia stato successivamente annullato.
Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il 2% delle misure prescritte (il limite di tolleranza), oppure il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione.
Per gli interventi ammessi al superbonus c’è una deroga. L’articolo 49 del Testo unico opera solo in alcuni casi: la mancata presentazione della Cila superbonus; gli interventi realizzati in difformità dalla Cilas; l’assenza dell’attestazione dei dati che devono essere riportati nella Cilas; la non veridicità delle attestazioni previste per il superbonus.
Fuori da questi casi il contribuente potrà fruire della detrazione del superbonus anche per interventi eseguiti su edifici che presentano difformità edilizie. Queste difformità sono diverse dall’abuso totale. Quando manca un qualsiasi titolo edilizio, infatti, non è possibile compilare in modo completo la Cilas.
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Dott.ssa Margherita Susanna
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