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Superbonus 110, SAL 30% e unifamiliari: come dimostrare l’avanzamento dei lavori

La nuova legge di bilancio per il 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234) include, tra le misure in materia di bonus edilizi ed incentivi fiscali, l’attesissima proroga del superbonus 110% per la categoria delle abitazioni unifamiliari, di proprietà di “persone fisiche” (così come definito all’art. 119 comma 9 del cd “Decreto Rilancio”).


La proroga dell’incentivo fiscale del 110% che, ricordiamo, per le unifamiliari consentirà di poter effettuare gli interventi di riqualificazione in maniera agevolata fino al 31 dicembre 2022, porta tuttavia con sé l’obbligo del completamento di almeno il 30% dei lavori entro il 30 giugno di quest’anno.

Un parametro che, in edilizia, fa generalmente affidamento sullo strumento del SAL (stato di avanzamento dei lavori), un documento contabile che riassume tutte le lavorazioni eseguite dall’inizio dell’appalto fino al momento della sua emissione.


Vista l’importanza e la necessità di dimostrare il completamento del 30% entro un termine ben preciso, pena l’esclusione dall’accesso al superbonus, è fondamentale avere chiaro entro quali confini vada considerato il vincolo e in quale modo vada calcolato.

A tal proposito va sottolineato come la legge n.234/2021 (la nuova legge bilancio) non faccia mai diretto riferimento al documento del SAL come strumento rappresentativo e a garanzia del parametro, ma si limiti piuttosto a sancire la possibilità di usufruire del 110 per le unifamiliari “a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo”.


A rafforzare la linea interpretativa dell’intervento complessivo intervengono anche due risposte ad interpelli dell’Agenzia delle Entrate:


il n.538 del 09/11/2020, in cui si legge: “Per quanto riguarda, infine, la modalità di determinazione del 30 per cento dell'intervento agevolabile, necessario - ai sensi del citato comma 1-bis dell'articolo 121 del decreto Rilancio - per esercitare l'opzione per il cd. sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente al Superbonus in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori, occorre fare riferimento all'ammontare complessivo delle spese riferite all'intero intervento e non, come prospettato dall'Istante, all'importo massimo di spesa ammesso alla detrazione”.


E l’interpello n.791 del 24/11/2021, che afferma: “si rileva che, stante la formulazione della norma, ai fini della verifica della circostanza che al 30 giugno 2022 sia stato realizzato almeno il 60 percento dell'intervento "complessivo", tale percentuale va commisurata all'intervento complessivamente considerato e non solo ai lavori antisismici”.


In ultima analisi, dunque, pur non essendoci al momento chiarimenti ufficiali e puntuali sulle modalità con cui vada calcolato il 30%, la direzione dettata dalla nuova legge di bilancio, insieme ai passati interpelli dell’Agenzia delle Entrate, sembra indirizzare verso un calcolo della quota da completare entro fine giugno 2022 non solamente limitato agli interventi specifici detraibili, ma piuttosto inclusivo dell’intero ammontare delle spese desumibili dal contratto d’appalto.


Per Dualsolution srl

Roberto Costa.




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