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Superbonus 110%: nuovo requisito essenziale pena perdita del beneficio

L'art. 28-quater del Decreto Legge n. 4/2022 ha previsto nuove misure in materia di benefici normativi e contributivi che entreranno in vigore per i lavori edili avviati dopo il 27 maggio 2022. Non per tutti, ma solo quelli di importo superiore a 70.000 euro.

Nello specifico, si fa riferimento ai lavori di cui:

· art. 119 del D.L. n. 34/2020, il Superbonus 110%;

· art. 119-ter del D.L. n. 34/2020, il bonus per eliminare le barriere architettoniche;

· art. 120 del D.L. n. 34/2020, il credito per l'adeguamento degli ambienti di lavoro;

· art 121 del D.L. n. 34/2020, quindi tutti quelli indicati al comma 2:

o art. 16-bis, comma 1, lettere a), b) e c) del d.P.R. n. 917/1986 - recupero del patrimonio edilizio;

o art. 14 del D.L. n. 63/2013, Ecobonus ordinario;

o art. 16 del D.L. n. 63/2013, Sismabonus ordinario;

o art. 1, commi 219 e 220 della Legge n. 160/2019, bonus facciate;

o art. 16-bis, comma 1, lettera h) del d.P.R. n. 917/1986, installazione di impianti fotovoltaici;

o art. 16-ter del D.L. n. 63/2013, installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;

· art. 16, comma 2, del D.L. n. 63/2013, bonus mobili;

· art. 1, comma 12, della Legge n. 205/2017, bonus verde.

Essi potranno essere riconosciuti solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Si ricorda che come previsto all'art. 51 del TUSL per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali, ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

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Dott.ssa Margherita Susanna



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