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SUPERBONUS 110% E' PROROGATO AL 30.06.2022

SUPERBONUS PROROGATO AL 30 GIUGNO 2022 (CON ALCUNE ECCEZIONI)


E’ di pochi giorni fa la notizia che la Quinta Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, in sede di approvazione della Legge di Bilancio per l’anno finanziario 2021, ha inserito l’art. 12-bis – Disposizioni in materia di superbonus, ecobonus e sismabonus, che modifica la disciplina in materia di incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.

La novità di maggiore interesse introdotta dal citato articolo, che si segnala, riguarda l’allargamento dell’orizzonte temporale entro cui poter beneficiare degli incentivi fiscali.


Entrando maggiormente nel dettaglio, la disposizione proroga l’applicazione della detrazione al 110 % (cd superbonus) per gli interventi di efficienza energetica e antisismici effettuati sugli edifici dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2020 (rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2021), da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022.


La norma precisa che il termine è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022 (e non più solamente al 30 giugno 2022) per gli istituti autonomi case popolari (IACP) e per gli interventi effettuati dai condomini per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo. Per gli interventi effettuati dagli IACP, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023.


Si rammenta che, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione, si definisce l’unità immobiliare funzionalmente indipendente e viene precisato dalla normativa che sono ricompresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni anche quelli privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purchè al termine degli interventi raggiungano una classe energetica di classe A.


La norma stabilisce inoltre che gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente; la disposizione si applica anche agli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche e anche nel caso siano effettuati in favore di persone over 65.


L’emendamento precisa altresì che tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione vengono incluse anche le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà di più persone fisiche.


Vi terremmo aggiornati su questi importati temi nei nostri canali e news.


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