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SUPERBONUS 110% E CESSIONE DEL CREDITO: PROROGA DEL TRANSITORIO

Con il provvedimento n. 37381 del 4 febbraio 2022 del direttore dell’Agenzia delle Entrate, il termine in vigore del 7 febbraio 2022 relativamente ai contratti di cessione del credito previsti dallo strumento del Superbonus è prorogato al 17 febbraio 2022 e addirittura al 7 marzo 2022 per tutti gli interventi riguardanti l’eliminazione delle barriere architettoniche.

La proroga, di fatto, è stata posta in essere dalla necessità tecnica dell’Agenzia delle Entrate di dover aggiornare le proprie piattaforme digitali.

Entriamo nel merito. L’ art. 28 del D.L. n. 4/2022, meglio conosciuto come Sostegni ter, ha modificato le opzioni alternative dei soggetti cessionari.

La nuova versione recita quanto segue:

1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente: a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione; b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione.

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Nel precedente decreto era, infatti, stabilito che i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 erano stati precedentemente oggetto di una delle opzioni alternative potessero costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti. Proprio per questo, a partire da questa data sono nulli i contratti di cessione conclusi in violazione delle nuove disposizioni.

Il nuovo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate ha però prorogato suddetto termine al 17 febbraio 2022 e posto un’ulteriore proroga al 7 marzo 2022 per i lavori di superamento delle barriere architettoniche ex art. 119 ter del Decreto Rilancio.

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