Rispetto alla proroga del Superbonus 110% al 31.12.2022 come è da intendersi la locuzione all’interno dell’art.119 del Decreto Rilancio” la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo”?
Su questo punto, è stato chiarito ogni dubbio sostenendo che per ottenere la detrazione del 110% delle spese sostenute al 31.12.2022, alla data del 30.06.2022 debbano essere ultimati almeno il 30% dei lavori preventivati e non possono, quindi, essere considerate le sole spese per il reperimento delle materie prime necessarie. Ciò perché la fornitura franco cantiere, priva di posa in opera, non costituisce un lavoro effettuato bensì una “provvista”, da annotarsi come tale a cura del Direttore dei Lavori nel “libretto delle misure”, in conformità al DM 7 marzo 2018, n. 49.
A tal proposito, gli interpello n. 53 e 56 del 2022 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce ribadiscono che “sarà possibile esercitare l'opzione per la cessione del credito corrispondente al Superbonus solo qualora il predetto SAL si riferisca ad almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.” Ciò significa che la proroga è ammessa anche per gli immobili unifamiliari su cui sono stati iniziati i lavori nel 2021, ma il primo SAL risulti nel 2022 purché alla data del 30.06.2022 sia stato realizzato il 30% dei lavori complessivi. Quindi risulta pacifico che il calcolo del 30% del primo SAL è da intendersi sui lavori effettivamente eseguiti e non sulle spese relative alle forniture.
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