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PREVALENZA RESIDENZIALE AI FINI SUPERBONUS: IL CALCOLO VA EFFETTUATO A FINE LAVORI

Il requisito della prevalenza residenziale, essenziale per ammettere unità come uffici e negozi alle detrazioni fiscali del 110% per i lavori condominiali, si calcola dopo la realizzazione dell’intervento. L’importante chiarimento è arrivato ieri con la risposta a interpello n. 290/2022.

Il caso esaminato riguarda un condominio minimo, composto da due unità (un’abitazione civile e un negozio), che a fine lavori avrà tre unità residenziali. La superficie abitativa è, per adesso, inferiore al 50%: quindi, in base a questo conteggio (che tiene conto della superficie catastale), chi detiene unità non residenziali è escluso dal 110% anche per i lavori su parti comuni. L’agenzia delle Entrate apre, però, a una soluzione che consente di non perdere nessuna spesa dal computo del 110%: qualora gli interventi che comportino il cambio di destinazione di uso di una o più unità immobiliari all’interno di un edificio attestino che tale edificio abbia prevalentemente funzione residenziale. Tale verifica va effettuata considerando la situazione esistente al termine dei lavori. Nel caso in cui, allora, al termine dei lavori l’edificio abbia prevalentemente funzione residenziale, entrambi i condomini potranno usufruire del Superbonus per i lavori di miglioramento sismico ed efficientamento energetico.

Ricordiamo che la funzione residenziale è determinata dalla categoria catastale assegnata alle unità e che nel conteggio, sia ai fini della superficie prevalente che per i limiti spesa, sono comprese anche le unità immobiliari escluse dal 110% come le A/1, quindi, anche se su quelle singole unità non spetta il Superbonus, i loro proprietari ne beneficeranno per i lavori sulle parti comuni. La prevalenza residenziale va considerata in base alla superficie risultante dai dati catastali. Tranne pochi casi di immobili ancora mancanti della planimetria, nella visura catastale è riportato anche questo dato. Resta da chiarire se nel calcolo vadano considerate anche le pertinenze e le unità funzionalmente autonome inserite nel condominio.


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Dott.ssa Margherita Susanna



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