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Nuova legge di bilancio: bonus facciate solo al 60%, salvi invece gli altri bonus edilizi

  • 30 ott 2021
  • Tempo di lettura: 2 min

A pochi giorni di distanza dal documento programmatico di bilancio (Dpb), è uscita la prima bozza della nuova legge di bilancio per il 2022, che fornisce finalmente delle indicazioni precise sulla sorte dei diversi bonus fiscali ora in vigore. Il disegno di legge dovrà ora passare al vaglio del parlamento prima di assumere valenza normativa certa.


Il Dpb che, seppur in maniera ancora molto vaga, dava delle prime indicazioni sulle future decisioni del governo, non conteneva alcuna traccia dell’intenzione di prorogare l’attuale bonus fiscale inerente al rifacimento delle facciate, alle puliture e tinteggiature (detrazione irpef del 90%); nonostante il grande successo riscosso, soprattutto nelle grandi città.


Una mancanza che ha subito suscitato forti polemiche e pressioni, da parte di diverse forze politiche, ed è stata poi in parte colmata dalla decisione, inserita nella bozza del nuovo ddl bilancio, di prorogare l’agevolazione per tutto il 2022, seppur nella drasticamente ridotta misura del 60%.


Il bonus facciate rimane dunque disponibile, nella sua formulazione con detrazione al 90%, solamente fino alla già nota scadenza del 31 dicembre 2021; oltre questa data sarà possibile usufruire esclusivamente della detrazione corrispondente alla nuova aliquota ridotta (il 60%).

Sarà, tuttavia, possibile per i richiedenti terminare i lavori relativi al bonus con detrazione piena (quindi quella del 90%) durante il 2022, a patto di aver saldato tutti i pagamenti, in via anticipata, entro il termine dell’anno corrente.


Dal 1° gennaio dell’anno nuovo, quindi, tutte le tipologie di interventi prima agevolabili al 90% potranno invece godere di un vantaggio fiscale di poco superiore a quello “base”, dedicato alla categoria relativa al recupero e alle ristrutturazioni edilizie semplici, avente aliquota “ordinaria” del 50% (categoria in cui, in senso lato, i lavori del bonus facciate rientrano); la cui proroga, insieme a quella della detrazione per gli interventi antisismici e di efficientamento energetico, che non rientrano nel Superbonus, è confermata ora fino al 31 dicembre 2024.


La nuova bozza della legge di bilancio conferma la proroga al 2023 dei principali bonus edilizi (ecobonus e sismabonus) inclusi nella detrazione del superbonus 110%, limitatamente alla categoria comprendente: condomini, Istituti autonomi case popolari (IACP) ed edifici composti da due a quattro unità immobiliari indipendenti e distintamente accatastate; aggiungendo, tuttavia, nel gruppo le cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

Dopo il 2023 è prevista una detrazione con aliquota a scalare, al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025.

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È stata rinnovata, inoltre, al 30 giugno 2022 la scadenza per l’accesso al superbonus nella realizzazione di impianti fotovoltaici (trainato da ecobonus e sismabonus).


Per quanto riguarda gli edifici unifamiliari fanno la comparsa alcune nuove limitazioni, che consentono, tuttavia, di poter usufruire dell’agevolazione 110 fino al 31 dicembre 2022: la possibilità di intervento sulle villette solo se si tratta di prima casa, e la decisione di stabilire un tetto massimo di ISEE pari a 25mila euro per poter usufruire del bonus. Condizioni che scattano per tutti gli interventi la cui data di comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) è successiva al 31 settembre 2021. Le richieste correttamente presentate prima di questa data spartiacque non sono invece soggette alle limitazioni, pur rimanendo agevolabili all’interno dello stesso arco temporale.


Per ulteriori informazioni certe bisognerà, tuttavia, attendere l‘approvazione della nuova legge di bilancio e le future decisioni politiche.


Per Dualsolution srl

Roberto Costa




 
 
 

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