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LETTERA D’INTENTI: NUOVE DISPOSIZIONI E SANZIONI

La lettera d’intenti è uno strumento molto utile e diffuso, serve principalmente a regolamentare le future trattative tra le parti, in vista di un contratto che le parti hanno iniziato a negoziare, ma non hanno ancora concluso. In quanto tale, la lettera di intenti è un accordo non vincolante, se si eccettuano alcuni elementi quali obblighi di riservatezza o di esclusiva, e quindi non da’ luogo in generale al sorgere di responsabilità in capo alle parti. Ma capita abbastanza spesso che le lettere d’intenti contengano, senza che le parti ne siano pienamente consapevoli, obblighi vincolanti, che attengono al contenuto dell’affare che le parti si accingono a concludere; in tal caso, la lettera di intenti si trasforma in un vero e proprio contratto (definitivo o preliminare), con conseguenti responsabilità in caso di inadempimento.

Proprio su questa seconda ipotesi, dal primo gennaio 2022 sono state introdotte nuove specifiche tecniche per l’emissione di fatture con lettera di intenti. La disposizione prevede che a partire dal 1° gennaio 2022, per rafforzare il contrasto delle frodi realizzate con utilizzo di falso plafond IVA, l’Amministrazione Finanziaria effettuerà specifiche analisi di rischio per riscontrare la fondatezza delle dichiarazioni rilasciate dai soggetti che chiederanno l’effettuazione di operazioni non imponibili IVA.

Ove l’Amministrazione finanziaria riscontrasse situazioni irregolari, al contribuente che ha inviato la comunicazione sarà inibito il rilascio di nuove dichiarazioni d’intento e scatterà l’invalidazione delle lettere d’intento illegittime con possibili sanzioni da 250 a 2.000 euro. Ciò avverrà con una comunicazione a mezzo PEC, nella quale sarà riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento invalidata e le motivazioni addotte. Contemporaneamente, di tale situazione, sarà informato via PEC il cedente destinatario della dichiarazione d’intento invalidata.

La comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate conterrà anche la possibilità che il contribuente emittente possa presentare documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti dell’esportatore abituale. A seguito di tale esame, che nel frattempo però non comporta la sospensione dell’efficacia dell’invalidazione, l’AdE potrà, entro 30 gg dalla data di ricevimento della documentazione, procedere in autotutela a rimuovere il blocco, dandone comunicazione al contribuente emittente. In caso di indicazione in una fattura elettronica del numero di protocollo di una lettera d’intento invalidata, il sistema d’interscambio (SDI) inibirà l’emissione della fattura senza assoggettamento all’IVA.

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Per Dual Solution,

Dott.ssa Margherita Susanna



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