top of page

LA NUOVA RIFORMA DELLO SPORT: IN VIGORE DAL PRIMO LUGLIO 2022


La riforma dello sport è finalmente realtà ed entrerà in vigore il primo luglio 2022. È molto complessa e articolata ed è composta da una molteplicità di norme, di cui una legge, la Legge Delega n.86/2019 e vari decreti legislativi, in particolare il d.lgs 36/2021.


Diverse sono le novità introdotte in questa modifica sostanziale volta all’innovazione e rinnovamento della condizione di tutto il settore sportivo, che rappresenta per il nostro paese non solo la mera possibilità di svolgere attività per il miglioramento della condizione fisica e psichica ma anche un momento di coesione e condivisione sociale.


Vediamo nel dettaglio le diverse migliorie e correzioni apportate:


1. LE DUE CATEGORIE RICONOSCIUTE


Non esisteranno più le figure degli istruttori, dei direttori di gara o degli atleti ma vengono previste solo due categorie:

- il LAVORATORE DELLO SPORT o LAVORATORE SPORTIVO

- l’AMATORE


Il primo è definito come “l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore, sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l'attività sportiva verso un corrispettivo…” (art. 2, comma 1, lett. dd).


Il lavoratore sportivo è un lavoratore inquadrato come subordinato – parasubordinato (co.co.co – contratto a collaborazione coordinata e continuativa) o autonomo. Viene quindi previsto l’accesso all’assicurazione obbligatoria Inail e al trattamento contributivo pensionistico gestito dall’INPS.


Gli amatori rappresentano una categoria residuale e sono coloro “…che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali…”


Essendo la loro attività senza scopo di lucro, essi potranno, al massimo, ricevere indennità di trasferta o rimborsi spese nei limiti dell’art.69, comma 2 del TUIR e in caso di superamento dell’importo sancito, passeranno automaticamente da amatori a lavoratori sportivi.


Elemento, comunque, opportuno ed estremamente necessario per evitare qualsiasi tipo di abusi nell’inquadramento contrattuale, sarà la "certificazione" del rapporto (art. 25, comma 3).


2. ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI COSTITUITI COME ASSOCIAZIONE


Gli enti dilettantistici vengono definiti come “Il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica”.

Per essere categorizzati come tali, in sede di costituzione dovranno prevedere otto elementi essenziali:

- La denominazione, dove sarà indicata la finalità sportiva

- L’oggetto sociale

- L’attribuzione della rappresentanza legale

- L’assenza di fini di lucro

- L’ordinamento interno

- L’obbligo di rendicontazione economico-finanziaria

- Le modalità di scioglimento

- La devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento.


3. ATLETI PARAOLIMPICI


Altra novità importante dal punto di vista della civiltà e della parità di trattamento riguarda l’uguaglianza sia dal punto di vista giuridico che dal punto di vista economico per gli atleti paraolimpici a cui viene consentito l’ingresso nei gruppi civili e militari dello Stato.


Le correzioni introdotte sono sicuramente un’innovazione importante, che porteranno il settore sportivo ad una trasformazione di grande spessore ma sono ancora molteplici i passi da fare e i dubbi da risolvere.


Per rimanere aggiornati su queste e molte altre novità, continuate a seguire il nostro sito web, le pagine social e il nostro canale YouTube, dove settimanalmente postiamo un video informativo su diversi argomenti. Per qualsiasi altre informazione contattateci al 351.8470072 o scrivete una mail a info@dualsolution.it


Dual Solution S.r.l.

Dott.ssa Roberta Girardi


Vittorio Veneto, 19 aprile 2021



6 visualizzazioni
bottom of page