La procedura di accesso al Superbonus 110% per il condominio è più macchinosa di quella di un edificio unifamiliare o plurifamiliare a causa dell’organizzazione dell’assemblea, del raggiungimento di un quorum, dell’accettazione da parte di tutti i condomini per quel determinato intervento e molto altro. Si aggiunge inoltre il periodo difficile dove l’incontro e conseguente assembramento sarebbero da evitare.
La pratica però, potrebbe essere resa più semplice dal momento in cui si strutturano bene le assemblee: secondo uno studio effettuato infatti, se queste vengono ben predisposte, ne basterebbero tre.
Bisogna innanzitutto partire da due presupposti:
· il primo è che, nonostante la crisi sanitaria, nessun DPCM vieta le assemblee condominiali in presenza, tuttavia sono fortemente consigliate quelle da remoto. Nel caso di presenza, comunque, si confermano le regole del distanziamento sociale, dell’uso corretto dei dispositivi di protezione individuale (DPI), dell’autocertificazione di non essere stati a contatto con positivi Covid-19 e della possibilità del fare la riunione in un luogo aperto
· il secondo punto è che, chiarito una volta per tutte, il quorum richiesto per l’accesso ai lavori del Superbonus 110% è di 1/3 dei millesimi (valore dell’edificio) o della maggioranza degli intervenuti (la legge n. 126 del 13 ottobre 2020 introduce infatti una determinata maggioranza per approvare questo tipo di interventi).
Ma come strutturare le assemblee?
Come accennato sopra, se non si riscontrano troppi problemi, bastano tre assemblee per deliberare i lavori previsti dalla maxi detrazione.
La prima assemblea dovrebbe prevedere un incarico automatico a tecnici specializzati con lo scopo di redigere uno studio di fattibilità, dal quale potranno emergere la regolarità urbanistica oppure la presenza di eventuali abusi (che verranno sanati prima della seconda delibera).
Nella seconda assemblea o assemblea decisiva si dovrebbe presentare lo studio di fattibilità completo di elaborati tecnici, computi metrici, capitolati e quanto necessario per mostrare ai condomini tutti gli interventi che verranno effettuati sull’edificio.
Nella terza assemblea o decisione finale si dovrebbe predisporre l’autorizzazione all’amministratore a stipulare i contratti di appalto con la ditta costruttrice, a nominare i professionisti che redigeranno le diverse attestazioni e a disporre in merito a cessione del credito, sconto in fattura o pagamento diretto dei lavori da parte dei condomini.
Si ricorda inoltre che per quanto attiene questo ultimo punto non è necessario che il condominio nella sua interezza opti per un tipo di pagamento piuttosto che un altro, la scelta spetta discrezionalmente a ogni condomino.
Viene precisato inoltre che, per quanto riguarda la cessione del credito, il presupposto per accedervi è il pagamento della propria quota per i lavori condominiali. Il condomino che non effettua il pagamento, cosiddetto condomino moroso, non può cedere il credito d’imposta.
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Dual Solution S.r.l
Dott.ssa Roberta Girardi
Vittorio Veneto, 07 aprile 2021
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