top of page

IL PROGETTO ARCHITETTONICO E’OPERA TUTELATA DAL DIRITTO DI AUTORE

Lo conferma il Tribunale Civile di Palermo, con un’importante sentenza che chiarisce i limiti di utilizzo e riutilizzo di un layout, tanto più se si tratta di spazi commerciali.

Il caso nasce dal ricorso presentato da un architetto contro una catena di supermercati per violazione del diritto d’autore: il professionista aveva ricevuto dall’azienda l’incarico che per la progettazione, la direzione artistica e la realizzazione di un punto vendita, stabilendo espressamente nel contratto che l’architetto riservava a sé la piena proprietà del progetto “nei termini riferiti al diritto d’autore dell’opera artistica” e che questo sarebbe stato messo a disposizione della committenza per il solo negozio per il quale era previsto l’intervento. In un secondo momento, il diritto di utilizzare il progetto architettonico, era stato esteso, previo accordo, ad altri due punti vendita, per essere poi invece utilizzato senza alcun consenso per il restyling di altri tre ulteriori negozi.

Secondo il ricorrente si era in presenza di violazione del contratto e del diritto d’autore e di proprietà intellettuale, in quanto il progetto costituiva originale opera creativa dell’ingegno, tutelata dalla normativa sul diritto di autore e da quella sulla concorrenza.

I giudici hanno per prima cosa sottolineato quanto stabilito dall’art. 12 della L. n. 633/41, ossia che “l'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera. Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo originale, o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti. È considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione”.

Inoltre, secondo il condiviso orientamento giurisprudenziale, in tema di diritto d’autore viene specificato che: i diritti acquisiti dal committente in forza di un contratto di appalto relativo a uno specifico progetto architettonico sono limitati allo specifico bene oggetto della progettazione; il concetto giuridico di creatività al quale si riferisce l'art. 1 della legge sul diritto d'autore non coincide con quelli di creazione, originalità e novità assoluta, ma rappresenta la personale espressione di una oggettività appartenente ad un progetto o un'opera di arredamento di interni con l'adozione di uno schema in sé definito e visivamente apprezzabile, che riveli una chiara "chiave stilistica”, ovvero l'impronta personale dell'autore, proteggibile quale opera dell'architettura, ai sensi dell'art.2 n. 5 della legge sul diritto d’autore.

***

Alla luce di tutto ciò, i giudici hanno ritenuto che il progetto architettonico avesse i requisiti per beneficiare della tutela sul diritto d’autore, che prevede un sistema di difese e sanzioni civili funzionale alla protezione dei diritti di utilizzazione economica dell’opera. La società è stata quindi condannata al risarcimento del danno, in solido con l’architetto che aveva curato l’allestimento dei nuovi tre punti vendita, realizzato sfruttando illecitamente la base del progetto usurpato.


Il nostro Staff è aggiornato sugli ultimi interventi normativi e sempre a disposizione per assistenza legale e per una specifica consulenza di settore.

Per maggiori informazioni e per rimanere sempre aggiornati, Vi invitiamo a consultate le nostre news e ad iscriverVi alla newsletter nell’apposita sezione del sito.


Dott.ssa Margherita Susanna




21 visualizzazioni
bottom of page