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IL GENERAL CONTRACTOR

Già in precedenza ma oggi ancora di più con le pratiche relative al Superbonus 110%, la figura di cui si sente molto parlare è quella del general contractor o appaltatore generale. Ma chi è questa persona e che funzioni ha?

Tale ruolo, infatti, è stato introdotto per la prima volta dal d.lgs 190/2002 che, all’art. 9 comma 1, lo definiva come il “soggetto dotato di adeguata esperienza e qualificazione nella costruzione di opere nonché di adeguata capacità organizzativa, tecnico - realizzativa e finanziaria cui viene affidata la realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera nel rispetto delle esigenze specificate nel progetto preliminare o nel progetto definitivo.”

Suddetta figura nasce dalla necessità di molte persone che vorrebbero fare degli interventi edilizi sul un immobile di loro proprietà, ma non sanno da dove partire: le questioni amministrative e di rapporto con i tecnici o la ditta che svolge i lavori sono alquanto difficili da gestire e non è semplice mettersi in prima linea per tutta la pratica. Ecco allora che ci si può affidare al general contractor che si prende l’incarico di fare da intermediario tra il cliente, i professionisti e l’azienda che svolge i lavori: si occupa di cercare le imprese, compilare i moduli e verificare che questi siano conformi alla normativa richiesta, trattare con i commercialisti, stipulare i contratti e molto altro.

Nel caso di specie, per l’amministratore di un condominio o il proprietario di un’abitazione privata, che vogliono accedere alla maxi detrazione prevista dall’art. 119 del Decreto Rilancio, la pratica edilizia diventa molto più semplificata con l’aiuto dell’appaltatore generale in quanto i soggetti sopracitati si dovranno confrontare con una sola persona che gestisce l’intervento e agisce coma mandatario senza rappresentanza.

Ora la domanda che spesso ci viene posta dai nostri clienti è: si possono detrarre le spese relative al general contractor? L’Agenzia delle Entrate in merito era già stata chiara, affermando espressamente, nella Circolare 24/2020, che:

La detrazione, inoltre, spetta anche per talune spese sostenute in relazione agli interventi che beneficiano del Superbonus, a condizione, tuttavia, che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato. Si tratta, in particolare:

− delle spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione);

− degli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (ad esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull’area pubblica necessario all’esecuzione dei lavori).”

Le spese relative al general contractor che risultano detraibili quindi, sono solo quelle “edilizie” ovvero i costi di immediata correlazione con l’intervento, come appunto, citando l’AdE, sopralluoghi, perizie etc.

Nessun’altra attività di consulenza professionale/organizzativa, risulta ad oggi, secondo l’interpretazione restrittiva dell’AdE, deducibile; salvo che dette spese siano sostenute dai soggetti impresari che possono detrarle come consulenza della propria attività.


Vi terremo aggiornati sulle ulteriori novità relative al Superbonus e su detta questione che resta ancora oggi oggetto di dibattito. Continuate a seguire il nostro sito web, le pagine social e anche il canale YouTube.


Dual Solution Srl

Dott.ssa Roberta Girardi


Vittorio veneto, 24 marzo 2021





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