È di pochi giorni fa la notizia relativa alla maxi multa da 4,5 milioni di euro inflitta alla nota azienda italiana di telecomunicazioni specializzata nella telefonia, denominato Fastweb, per telemarketing aggressivo.
Il telemarketing è una tecnica di promozione di prodotti o servizi che un’azienda vuole offrire ai consumatori attraverso sistemi telematici, perlopiù attraverso telefonate effettuate da operatori di call-center. È una fra le tecniche di vendita più invadenti e aggressive in quanto le chiamate vengono effettuate con una frequenza piuttosto elevata e con “insistenza” da parte di suddetti operatori. Tuttavia, se prima tali chiamate erano limitate alla linea fissa delle case, con il diffondersi dei cellulari, arrivano molto spesso anche nella nostra linea mobile.
Tali proposte commerciali riguardano perlopiù servizi per l’energia, il gas e la telefonia; ed è proprio inerente quest’ultima categoria che avviene una concorrenza spietata di telemarketing.
Fastweb infatti non è la sola, è l’ultima delle compagnie telefoniche a essere stata multata per questo tipo di pratiche avvenute in modo aggressivo e senza il rispetto del regolamento europeo sulla protezione dei dati personali.
Durante l’istruttoria infatti è emerso “un allarmante ricorso all’utilizzo di numerazioni fittizie o non censite nel Registro degli Operatori di Comunicazione (Roc) in totale spregio delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Ulteriori profili di violazione hanno riguardato la corretta gestione delle liste dei contatti, fornite a Fastweb da partner esterni, senza che questi ultimi avessero acquisito il consenso libero, specifico e informato degli utenti alla comunicazione dei propri dati”.
Il Garante ha quindi ritenuto necessario il suo intervento vista la grave violazione delle norme in materia di dati personali e la sanzione amministrativa alla compagnia telefonica. Ha, peraltro ordinato a Fastweb di adeguare i trattamenti dei dati personali in materia di marketing in modo da effettuare le chiamate commerciali solo alle numerazioni telefoniche censite e iscritte al Roc. La nota azienda dovrà altresì rivedere le proprie misure di sicurezza tali per cui si dovranno impedire accessi esterni ai propri database e non potranno più essere utilizzati i dati contenuti nelle liste fornite da partner terzi, senza che questi ultimi abbiano acquisito “un consenso specifico, libero e informato dagli interessati alla comunicazione a terzi dei propri dati”.
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Dual Solution S.r.l.
Dott.ssa Roberta Girardi
Vittorio Veneto, 17 maggio 2021
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