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HAI PROBLEMI CON LA TELEFONIA? ECCO COSA DEVI FARE

Sono sempre più frequenti i problemi con le diverse compagnie telefoniche presenti sul territorio nazionale: tra cui l’aumento del tariffario o ancora la sospensione della linea telefonica.

Quando ci si trova ad affrontare tali situazioni ci si imbatte nei call-center di questi operatori e forse, dopo essere stati rimandati diverse volte ad altri numeri, si riesce a risolvere la questione perdendo inoltre un'importante quantità di tempo.

Molti utenti però non sono a conoscenza del fatto che oltre, al dovere di pagare il costo mensile della promozione, il cliente/fruitore della linea ha anche dei diritti.

Con particolare riguardo alla sospensione della linea telefonica, questa è ammessa solo in specifici casi, al di fuori dei quali è illegittima.

Specificatamente, l’AGCOM (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) con la delibera 173/07/cons. afferma all’art. 5 che la compagnia può sospendere la linea telefonica solamente:

· con congruo preavviso;

· in caso di mancato pagamento. Deve trattarsi di un mancato pagamento totale, non parziale, di una o più fatture, e NON oggetto di contestazione (con ciò intendendosi che il divieto di sospensione vige per tutto il periodo di reclamo, conciliazione, definizione della controversia fino alla conclusione, compresi gli intervalli fra ogni procedura, per max. 3 mesi).

· può considerarsi tardivo solo il pagamento avvenuto dopo quindici giorni dalla scadenza della fattura;

· non può intendersi ripetuto il ritardo se nei sei mesi precedenti i pagamenti sono stati effettuati senza ritardo.

· la sospensione è possibile solo nel caso di frode, di ripetuti ritardi o mancati pagamenti.


In ogni caso la compagnia deve avvisare della morosità e della imminente sospensione.


RISARCIMENTO

In ipotesi di sospensione, si può chiedere:

· indennizzo che corrisponde a importi fissi moltiplicati per ogni giorno di reiterazione del disservizio;

· vero e proprio risarcimento danni – ad esempio nel caso dell'azienda, danno d'immagine, perdita di commesse / opportunità di lavoro


Per la quantificazione del danno va valutato quanto previsto dalla Carta dei servizi della compagnia telefonica. Regolamento Autorità garante, secondo gli ordinari canoni di quantificazione


RECLAMO

L'operatore ha obbligo di rispondere al reclamo entro 45 giorni dal ricevimento. In caso di rigetto o mancata risposta al reclamo, si può attivare la procedura Conciliaweb.


Per qualsiasi altra informazione o per assistenza nelle controversie di telefonia, energia e gas visita il nostro sito web e le nostre pagine social.


Dual Solution s.r.l.

Dott.ssa Roberta Girardi


Vittorio Veneto, 01 marzo 2021



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