FONDO INDENNIZZO RISPARMIATORI: RIAPRE IL PORTALE FIR, 120 GIORNI PER PRESENTARE LE NUOVE ISTANZE
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Una nuova opportunità per i risparmiatori che, pur avendo presentato domanda al Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR) nei termini originari, non hanno ancora ottenuto integralmente l’indennizzo spettante. La Legge n. 199/2025 ha disposto la riapertura della piattaforma FIR a decorrere dal 28 luglio 2026, introducendo una nuova finestra temporale destinata alle posizioni rimaste irrisolte dopo la precedente procedura. Secondo il documento allegato, la riapertura riguarda in particolare chi ha ricevuto un rigetto totale o parziale per vizi formali, errori documentali o carenze procedurali, chi ha ottenuto il primo indennizzo del 30% ma non la successiva integrazione del 10% e chi presenta ancora posizioni pendenti o contenziosi non definiti. Il termine previsto è di 120 giorni: le istanze dovranno quindi essere presentate entro il 25 novembre 2026. Per chi rientra nelle categorie interessate diventa essenziale verificare tempestivamente la propria posizione, ricostruire le ragioni del precedente rigetto o mancato pagamento e predisporre correttamente la documentazione necessaria.
CHI PUÒ PRESENTARE L’ISTANZA
La riapertura del portale non costituisce, secondo quanto indicato nel documento, una nuova procedura indistintamente accessibile a tutti i risparmiatori.
La nuova istanza o l’istanza di riesame può essere presentata da chi rientra nelle specifiche situazioni previste.
La prima riguarda i risparmiatori la cui domanda sia stata rigettata, totalmente o parzialmente, per problemi formali, errori nella documentazione presentata o altre carenze procedurali.
La riapertura consente quindi di intervenire su pratiche che non hanno portato all’indennizzo per criticità legate alla precedente domanda.
CHI HA RICEVUTO IL 30% MA NON L’ULTERIORE 10%
Una seconda categoria riguarda chi ha già ottenuto il primo rimborso del 30%, ma non ha ricevuto il successivo indennizzo supplementare del 10%.
Il documento segnala che il mancato accredito può essere dipeso, tra l’altro, da problemi tecnici o da variazioni dell’IBAN non correttamente recepite.
Anche in questi casi la nuova finestra FIR può consentire di verificare la posizione e presentare quanto necessario per ottenere l’integrazione, qualora ne ricorrano i presupposti.
POSIZIONI PENDENTI E CONTENZIOSI NON DEFINITI
La riapertura interessa inoltre, secondo il documento allegato, i risparmiatori con posizioni ancora pendenti o contenziosi aperti e non definiti.
Per queste situazioni è particolarmente importante esaminare la singola pratica prima di procedere, ricostruendo lo stato dell’istruttoria, le eventuali comunicazioni già ricevute e la documentazione prodotta nel procedimento originario.
Ogni posizione presenta infatti caratteristiche differenti e richiede una verifica specifica dei presupposti per l’accesso alla nuova procedura.
SCADENZA DEL 25 NOVEMBRE 2026: PERCHÉ È IMPORTANTE ATTIVARSI SUBITO
Il documento indica un termine di 120 giorni, con chiusura della nuova finestra il 25 novembre 2026.
Non è però consigliabile attendere gli ultimi giorni.
La predisposizione dell’istanza può richiedere l’analisi della precedente domanda, il recupero della documentazione bancaria, la verifica delle ragioni del rigetto e l’eventuale integrazione degli atti mancanti.
A ciò si aggiunge la necessità di effettuare correttamente il caricamento telematico sul portale e di evitare che eventuali problemi tecnici o documentali emergano soltanto a ridosso della scadenza.
DOMANDA RIGETTATA: IL PRIMO PASSO È CAPIRE PERCHÉ
Per chi ha già ricevuto un diniego, presentare nuovamente la pratica senza avere prima individuato le ragioni del precedente rigetto potrebbe non essere sufficiente.
È necessario esaminare il provvedimento e verificare se il problema abbia riguardato vizi formali, documentazione incompleta, certificazioni mancanti o altre carenze procedurali.
Soltanto dopo questa verifica è possibile individuare quali elementi debbano essere corretti o integrati nella nuova istanza.
Il riesame diventa quindi anche un’attività di ricostruzione della precedente procedura.
QUALI DOCUMENTI POSSONO ESSERE NECESSARI
Il materiale allegato richiama, tra i documenti da recuperare o integrare, certificazioni bancarie, documentazione relativa ai redditi e atti notori.
La documentazione concretamente necessaria dipende naturalmente dalla posizione del singolo risparmiatore e dalla ragione per la quale la precedente domanda non si è conclusa con il pagamento atteso.
Per questo motivo è opportuno evitare una gestione standardizzata della pratica e verificare preventivamente ciò che risulta già agli atti e ciò che deve invece essere integrato.
NON BASTA INVIARE L’ISTANZA: OCCORRE SEGUIRE L’ISTRUTTORIA
La procedura non termina con il caricamento telematico della domanda.
Il documento evidenzia l’importanza di monitorare l’istruttoria fino all’eventuale erogazione dell’indennizzo, verificando comunicazioni, richieste di integrazione e stato della pratica.
Per chi aveva già incontrato problemi nella precedente procedura, questo passaggio assume particolare rilevanza: l’obiettivo non è soltanto presentare una nuova istanza, ma evitare che ulteriori criticità impediscano nuovamente la definizione della posizione.
COSA FARE ORA
Chi aveva presentato domanda FIR e si trova ancora in una delle situazioni descritte dovrebbe recuperare la documentazione relativa alla precedente pratica e verificare immediatamente esito, importi eventualmente ricevuti, motivazioni del rigetto e dati comunicati per il pagamento.
La riapertura prevista dal 28 luglio 2026 rappresenta una possibilità concreta per le posizioni interessate, ma è necessario rispettare le condizioni previste e il termine indicato.





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