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DIFETTI COSTRUTTIVI: COME DENUNCIARLI

Può capitare che il proprietario dell’immobile, committente dei lavori, scopra dei “vizi e difetti costruttivi” causati dall’azienda che sta eseguendo la ristrutturazione edilizia. Egli può rivalersi di questi difetti, come previsto dall’art. 1669 C.C, in quale prevede: “quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia”.

La Cassazione con la sentenza del n. 7756 del marzo 2017, ha chiarito che “sono gravi difetti dell’opera, rilevanti ai fini dell’art. 1669 c.c. , anche quelli che riguardano elementi secondari ed accessori (come impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi ecc.) purchè tali da compromettere la funzionalità globale dell’opera stessa e che, senza richiedere opere di manutenzione straordinaria, possono essere eliminati solo con interventi di manutenzione ordinaria ai sensi della l. 457/1978, art. 31, e cioè con “opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici” o con “opere necessarie per integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”

È quindi necessario in questo caso rivolgersi subito ad un ufficio tecnico che verificherà l’esistenza o meno delle difformità segnalate oltre che ad un avvocato per rispettare precise modalità di denuncia. Se infatti il committente non esegue accuratamente le procedure di rivalsa può rischiare la perdita dei bonus edilizi di cui aveva usufruito.


Consigliamo a tutti i nostri clienti, come sempre, di rivolgersi a esperti di settore per evitare spiacevoli conseguenze.


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Dual Solution Srl

Dott.ssa Roberta Girardi

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