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COMMERCIO ILLECITO DI CRIPTOVALUTE E REATO DI AUTORICICLAGGIO

La Cassazione con la sentenza 27023 della Seconda sezione penale depositata il 13 luglio afferma che per come è strutturata la fisionomia del sistema di compravendita delle criptovalute, questo agevoli condotte illecite poiché tutto operato nell’anonimato. La Corte ha così respinto il ricorso della difesa con il quale si sosteneva che le operazioni non avevano finalità speculative e che, in ogni caso, le regole del mercato di riferimento non permettono di nascondere l’identità dell’acquirente perché sono improntate alla massima trasparenza. La Cassazione tuttavia non è stata di questo parere e ha innanzitutto affermato che l’indicazione normativa fornita dall’articolo del Codice penale sull’autoriciclaggio sulle attività in cui il denaro frutto del reato presupposto può essere impiegato o trasferito individua delle macroaree, tutte collegate dalla caratteristica dell’impiego finalizzato a ottenere un utile, inquinando in questo modo il circuito economico. Per quanto riguarda le valute virtuali, la sentenza sottolinea che queste possono essere utilizzate per scopi diversi dal pagamento e comprendere prodotti di riserva di valore per obiettivo di risparmio e di investimento.

Inoltre è ormai noto il numero elevato di criptovalute utilizzate nel darkweb proprio per le caratteristiche di opacità: alcune di esse, soprattutto per l’uso di tecniche crittografiche avanzate garantiscono infatti un eccellente grado di privacy sia con riferimento alla persona dell’utente sia in rapporto all’oggetto delle compravendite. Del resto, la disciplina antiriciclaggio ha provato a fare fronte alla nuova situazione anticipando la direttiva in materia di criptovalute, valute virtuali e destinatari degli obblighi di prevenzione, affiancando queste misure a quelle penali previste dal Codice su riciclaggio e autoriciclaggio.


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Dott.ssa Margherita Susanna




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