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BANCA POPOLARE DI VICENZA: CONFERMATE LE SANZIONI DELLA CONSOB

Con le sentenze n. 13445 e n. 13446, la Corte di Cassazione conferma le sanzioni che la Consob aveva inflitto nei confronti del vice Presidente del CDA di Banca Popolare di Vicenza dall'1.1.2014 al 28.2.2015, relativa alla campagna volta a offrire ai clienti titoli azionari presenti nel Fondo Acquisto Azioni Proprie senza la preventiva pubblicazione del prospetto informativo. Respinti dunque tutti i motivi di ricorso e confermate le sanzioni di 100mila euro, oltre alla perdita per due mesi dei requisiti di idoneità previsti dal TUF e della possibilità di assumere incarichi in società quotate.

Dall'attività ispettiva era emersa, e la Corte di appello di Venezia lo ha confermato nel 2018, la vendita di azioni del Fondo in maniera sistematica con lo scopo di ridurre significativamente il numero di titoli presenti nel suddetto Fondo. La Popolare di Vicenza, tra il 2014 e il 2015, aveva in maniera continuativa sollecitato un'ampia platea di clienti all'acquisto delle azioni proprie sul mercato secondario, con condizioni di prezzo uniformi, facendole, però, figurare come impartite dagli stessi clienti. È apparsa dunque fondata la qualificazione di dette attività come offerta al pubblico di prodotti finanziari, tenuto anche conto dell'obiettivo di evitare il superamento del vincolo alla normativa prudenziale quanto alla consistenza del Fondo Acquisto Azioni Proprie, trattandosi di iniziativa che proveniva dall'emittente anziché dalla clientela.

Quanto all'elemento soggettivo, la normativa interna della Banca attribuiva al CDA la competenza a deliberare l'autorizzazione in ordine alle richieste di cessione e di riacquisto delle azioni della banca i e il CDA aveva approvato all'unanimità le operazioni di compravendita. Infine, secondo la Cassazione con riguardo ai doveri imposti dalla regolamentazione della Consob e della Banca d'Italia, "tutto il CDA era chiamato a dare attuazione alle norme volte al corretto espletamento dei servizi di investimento". Nello specifico l'illecito era infatti riconducibile alle modalità con cui il Consiglio nel suo insieme aveva esercitato le funzioni di controllo e di organizzazione.

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Dott.ssa Margherita Susanna



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