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L’ERRORE SOSTANZIALE È INSANABILE SE IL CREDITO È STATO ACCETTATO

Un contribuente chiede chiarimenti in merito ad un errore sostanziale da lui in commesso in merito ad un bonus edilizio. Il caso in esame riguarda il super-sismabonus: i lavori sono stati completati ed è stata effettuata in merito una comunicazione di cessione del credito da un condominio, il quale ha indicato per errore il codice fiscale di un soggetto deceduto, in luogo di quello dell'erede. C’è da precisare, tuttavia, che solo successivamente all'invio della comunicazione l'erede ha comunicato all'amministratore l'avvenuto decesso.

Sulla base delle indicazioni fornite nella circolare 33/E/2022 si dovrebbe procedere all'annullamento della comunicazione e alla sua sostituzione, in quanto si tratterebbe di errore non formale. Tale procedura, tuttavia, si rivela impossibile, in quanto, nel frattempo, il credito è stato accettato dal fornitore e ceduto a un istituto di credito.

Si chiede se vi sono altre soluzioni per sanare l'errore. Viene confermato, innanzitutto, che si è in presenza di una comunicazione affetta da errore sostanziale, e non formale, considerato che, come chiarito dall'agenzia delle Entrate (circolare 33/2022) “l'errore - o l'omissione - relativo a dati della comunicazione che incidono su elementi essenziali della detrazione spettante e quindi del credito ceduto può essere definito sostanziale”. La procedura per rimediare è, quindi, quella indicata dall’AdE nella circolare citata, con la richiesta di annullamento della comunicazione da inviare con apposito modello via PEC, ma ciò richiederebbe che il credito non fosse ancora stato utilizzato. Se anche si provasse a inviare una PEC alle Entrate per spiegare l'accaduto, sarebbe altamente probabile che la comunicazione venga del tutto scartata/ignorata, in quanto la situazione descritta non è relativa a un errore formale.


Non vi è quindi rimedio se il credito è già stato accettato.


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Dual Solution Srl

Dott.ssa Roberta Girardi



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