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INTERRUZIONE TEMPORANEA DELLA FORNITURA: ENEL NON RISARCISCE I DANNI

Aggiornamento: 9 giu 2022

Enel non risarcisce il danno causato dai buchi di tensione della rete in quanto si tratta di un fenomeno ineliminabile. La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 17263 depositata oggi, ha così respinto il ricorso di una Snc che aveva portato in giudizio il distributore per inadempimento contrattuale rispetto all'obbligazione di "garantire una regolare e continua erogazione di energia elettrica e l'impegno di potenza".

La società ha citato Enel Distribuzione in giudizio rivendicando numerosi episodi di interruzione dell'energia che avevano danneggiato i macchinari. La convenuta affermava di aver osservato la normativa tecnica di settore e la ineliminabilità del fenomeno di interruzioni transitorie, cui la cliente avrebbe potuto ovviare munendosi a proprie spese di un supporto tecnico che garantisse la continuità dell'erogazione. A questo punto il Tribunale di Ancona dispose una CTU il cui esito confermò la correttezza del comportamento contrattuale di Enel Distribuzione. All'esito, il Tribunale accolse comunque parzialmente la domanda ripartendo la responsabilità e condannando Enel Distribuzione a risarcire danni patrimoniali per 5.751 euro compensando in parte le spese. La Corte d'Appello, invece, accogliendo l'appello incidentale di Enel, ha affermato che, sulla scorta della CTU, il "verificarsi di buchi microtemporanei di tensione fosse dato tecnico ineliminabile, sicché la normalità, la prevedibilità e la ineliminabilità dell'evento interruttivo escludeva l'inesattezza dell'adempimento".

Proposto nuovamente ricorso, la Cassazione l'ha bocciato. Questa volta la società ricorrente ha affermato che la Corte del gravame aveva posto a base della propria decisione la "normativa tecnica e non anche le norme di diritto applicabili nella fattispecie, quali l'art. 2050 c.c., in materia di responsabilità per esercizio di attività pericolosa, e l'art. 1218 c.c. in tema di inadempimento contrattuale". Di diverso avviso la Terza Sezione civile secondo cui "le norme tecniche, pur non costituendo esse stesse fonte di obbligazione, costituiscono lo standard esigibile, dal punto di vista tecnico, che integra il parametro normativo dell'adempimento contrattuale". E, prosegue la decisione, nel caso di specie la Corte d'Appello, proprio sulla base della normativa tecnica di settore, ha ritenuto "non sussistere limite numerico ai buchi di tensione della rete sicché l'evento lamentato - in quanto normale, prevedibile ed ineliminabile - esclude l'inesattezza dell'adempimento, con il conseguente rispetto dell'art. 1218 c.c". "Né la ricorrente ha prospettato alcuna censura relativa alla CTU".


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Dott.ssa Margherita Susanna



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