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AI ACT, DAL 2 AGOSTO 2026 NUOVI OBBLIGHI PER IMPRESE E PROFESSIONISTI: FORMAZIONE, TRASPARENZA E COMPLIANCE DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE


Il 2 agosto 2026 rappresenta una data centrale nel percorso di applicazione dell’Artificial Intelligence Act, il regolamento europeo che disciplina lo sviluppo e l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale secondo un modello fondato sul rischio e sulla tutela dei diritti fondamentali. I due approfondimenti allegati evidenziano due profili particolarmente importanti per aziende, professionisti e organizzazioni: da un lato la necessità di sviluppare competenze adeguate sull’IA e, dall’altro, l’applicazione degli obblighi di trasparenza dell’art. 50 dell’AI Act, accompagnati dalle linee guida della Commissione europea del 20 luglio 2026. Il punto centrale è che l’intelligenza artificiale non può più essere introdotta nei processi aziendali esclusivamente come strumento tecnologico: occorre conoscere i sistemi utilizzati, individuare responsabilità e rischi, informare correttamente le persone e costruire una vera governance interna dell’IA.

FORMAZIONE SULL’IA: UNA COMPETENZA CHE DIVENTA STRUTTURALE

Uno dei temi centrali del primo approfondimento riguarda l’alfabetizzazione e la formazione sull’intelligenza artificiale. L’utilizzo consapevole dei sistemi di IA richiede infatti competenze adeguate al ruolo svolto, al contesto operativo e ai rischi connessi agli strumenti utilizzati. Per le organizzazioni questo significa superare l’idea di una formazione occasionale e costruire percorsi capaci di accompagnare l’evoluzione tecnologica nel tempo. L’esigenza riguarda tanto le grandi imprese quanto le PMI e coinvolge anche la Pubblica Amministrazione e il mondo delle professioni, compreso quello legale.

TRASPARENZA: L’UTENTE DEVE SAPERE QUANDO INTERAGISCE CON L’IA

Il secondo profilo riguarda l’art. 50 dell’AI Act. Secondo l’articolo allegato, dal 2 agosto 2026 diventano pienamente applicabili specifici obblighi di trasparenza e le linee guida della Commissione chiariscono che non è sufficiente inserire un generico riferimento all’uso dell’intelligenza artificiale nei termini e condizioni del servizio.

Quando un sistema è destinato a interagire direttamente con una persona, l’utente deve essere informato del fatto che sta interagendo con un sistema di IA, salvo che ciò sia già evidente per una persona ragionevolmente informata, attenta e avveduta. L’informazione deve essere chiara, distinguibile e resa, al più tardi, al momento della prima interazione o esposizione. Particolare attenzione è richiesta nei contesti che coinvolgono minori, persone fragili e settori sensibili come sanità, finanza e servizi legali.

CONTENUTI GENERATI DALL’IA, DEEPFAKE E MARCATURA

Gli obblighi interessano anche sistemi capaci di generare o manipolare testi, immagini, audio e video sintetici. L’articolo allegato distingue, nella filiera dell’IA, tra gli obblighi relativi alla marcatura tecnica degli output e quelli di disclosure nei confronti del pubblico. Particolare rilievo assumono i deepfake, per i quali deve essere resa riconoscibile la natura artificiale o manipolata del contenuto nei casi previsti dall’AI Act. Sono inoltre contemplati obblighi informativi per i sistemi di riconoscimento delle emozioni e di categorizzazione biometrica, ferme restando le eccezioni previste dalla disciplina europea.

La trasparenza deve inoltre rispettare gli eventuali requisiti di accessibilità applicabili. Banner, etichette, messaggi vocali e altri strumenti informativi devono quindi essere progettati considerando anche persone con disabilità e, più in generale, utenti che potrebbero presentare una minore alfabetizzazione digitale. L’articolo richiama in proposito la Direttiva (UE) 2016/2102 e la Direttiva (UE) 2019/882 – European Accessibility Act.

DIGITAL OMNIBUS E SCADENZE: UN QUADRO IN EVOLUZIONE

Il materiale allegato evidenzia inoltre che il quadro europeo è in evoluzione attraverso il Digital Omnibus. Il primo articolo riferisce del rinvio di alcuni obblighi relativi ai sistemi ad alto rischio verso il 2027 e il 2028, insieme ad altre modifiche volte a semplificare l’applicazione della normativa e ridurre alcune sovrapposizioni regolatorie.

I due documenti allegati riportano però indicazioni non perfettamente coincidenti sulla tempistica della marcatura dei contenuti generati dall’IA: il primo riferisce un posticipo al 2 dicembre 2026, mentre il secondo considera gli obblighi dell’art. 50 applicabili dal 2 agosto 2026. Per una corretta compliance aziendale, questo rende particolarmente importante verificare la disciplina definitiva applicabile allo specifico obbligo e non affidarsi a una lettura indistinta delle diverse scadenze.

COSA DOVREBBERO FARE LE AZIENDE

Il passaggio dalla sperimentazione alla compliance richiede innanzitutto di sapere quali sistemi di IA vengono effettivamente utilizzati nell’organizzazione e per quali finalità. L’articolo dedicato alla trasparenza suggerisce di mappare gli strumenti, distinguere per ciascuno il ruolo assunto dall’organizzazione, verificare l’applicabilità dell’art. 50 e predisporre informative e disclosure adeguate. Diventa inoltre importante rivedere i rapporti contrattuali con fornitori, piattaforme, editori, agenzie e altri soggetti della filiera, così da chiarire responsabilità relative a marcatura e informazione dell’utente. Il risultato dovrebbe essere un piano di compliance documentato, integrato con una formazione interna continuativa.

SANZIONI: LA COMPLIANCE NON PUÒ ESSERE RINVIATA

Secondo il secondo articolo allegato, la violazione degli obblighi dell’art. 50 può comportare sanzioni fino a 15 milioni di euro oppure, per le imprese, fino al 3% del fatturato mondiale annuo totale dell’esercizio precedente, se superiore, con limiti ridotti per le PMI. Le istituzioni dell’Unione europea possono invece essere soggette a sanzioni fino a 750.000 euro.

L’adeguamento all’AI Act non dovrebbe quindi essere affrontato come un semplice adempimento formale. Per aziende e professionisti significa costruire un modello organizzativo capace di coniugare innovazione, competenze, trasparenza e tutela dei diritti.



 
 
 

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