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SICUREZZA SUL LAVORO: È OBBLIGATORIO IL MODELLO 231?

Il D.lgs. 231/2001 ha introdotto un regime di responsabilità amministrative a capo di Enti per determinati reati commessi da chi riveste ed esercita funzioni relativamente alla gestione della direzione e vigilanza. Il legislatore ha predisposto il c.d. Modello 231, nonché un Organismo di Vigilanza.

Rispetto alla normativa in questione, si tratta allora di stabilire se la necessità di adottare il modello risponda esclusivamente a esigenze volontarie di controllo del rischio e di tutela dell’ente o se, viceversa, esista un vero e proprio obbligo giuridico in tale senso.

Nello specifico l’art. 6, comma 1 del decreto prevede che l’ente non risponda per i reati commessi da soggetti apicali o dipendenti, sé l’organo dirigente ha efficacemente adottato e attuato modelli organizzativi e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, significa sicuramente che la norma lascia all’Ente la facoltà di adottare o meno il Modello. Tuttavia, è doveroso segnale che vi sono importanti eccezioni come, ad esempio, la legislazione regionale per specifiche situazione impone ex lege l’obbligo di predisporre, qualora non sia già stato fatto, il Modello 231 nonché l’ODV. Ancora, il Regolamento dell’Autorità garante della concorrenza del 2012 e il Regolamento dei Mercati di Borsa Italiana S.p.A. hanno reso obbligatoria l’adozione del Modello 231 per le Società che richiedano di essere ammesse al segmento STAR della Borsa di Milano. Lo stesso Codice degli appalti e delle concessioni evidenzia come il Modello 231 sia uno strumento essenziale per partecipare alla aggiudicazione di contratti con la pubblica amministrazione. Infine si ricorda che la normativa sul “Terzo settore” prevede, all’art. 30, che l’organo di controllo debba vigilare oltre che sull’osservanza della legge e dello statuto anche sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, incluse le disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Infine si evidenza che è stato presentato in Senato un disegno di legge che introdurrebbe all’art. 1 del decreto 231 l’obbligo di dotarsi di Modelli Organizzativi e di nominare un Organismo di Vigilanza per le società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni, società cooperative e società consortili che in uno degli ultimi tre esercizi abbiano riportato un totale dell’attivo dello stato patrimoniale non inferiore a 4.400.000 euro, o ricavi delle vendite e delle prestazioni non inferiori a 8.800.000 euro.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della novella, gli enti inadempienti saranno condannati al pagamento di una sanzione pari a 200.000 euro per ciascun anno solare di inosservanza degli obblighi.

Concludendo, seppur in origine l’adozione di tali privative fosse meramente facoltativa, ora si va sempre più verso l’obbligatorietà o perché richiesta per la partecipazione a gare pubbliche, da bandi o da leggi regionali, ovvero, per evitare una responsabilità in capo agli amministratori.

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Dott.ssa Margherita Susanna





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