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SUPERBONUS 110%: il complicato quadro attuale tra frodi, sanzioni e strascichi legali

Le misure straordinarie di detrazione fiscale ed i bonus introdotti con il Decreto Rilancio (D.L. n.34/2020) hanno spalancato le porte ad una nuova era per il mondo dell’edilizia; offrendo nuove importanti possibilità al settore e al contempo l’esigenza di nuove competenze e figure professionali in grado di districarsi nel complicato quadro che si è venuto a delineare.


Se da un lato, quindi, le misure introdotte dal governo stimolano domanda e offerta nel mercato degli interventi edilizi, dall’altro portano con sé una lunga e intricata serie di misure preventive e sanzionatorie, che si fondano in buona parte sul D.Lgsl. 471/1997, un atto con forza di legge ben più “antico” del Decreto Rilancio.

Come se non bastasse, poi, il quadro normativo di riferimento ha attraversato un continuo processo di adattamento ed evoluzione a seguito dell’introduzione delle agevolazioni, come risultato del tentativo del governo di mitigare, tramite strumenti quali il Decreto Antifrode (D.L. 157/2021) e lo stop alle cessioni del credito, un apparentemente allarmante dilagare di frodi e crediti inesistenti e non spettanti, che per il fisco ammonterebbero addirittura ad una cifra complessiva di più di 900 milioni di euro.


Proprio a causa della burrascosa evoluzione e della mutevolezza dell’intero sistema è diventato sempre più difficile riuscire a districarsi, con una certa sicurezza e serenità, all’interno del mondo dei bonus edilizi, sia per i professionisti che per i clienti finali; con la conseguenza che sempre più spesso ci si interroghi sul peso di opportunità e rischi nella scelta di usufruire delle agevolazioni, finendo per domandarsi se valga veramente la pena tentare di accedervi.


Cerchiamo, dunque, di riassumere, in maniera più chiara e sintetica possibile, la situazione attuale dal punto di vista sanzionatorio e legale.


Al comma 5 dell’art.121 il Decreto Rilancio prevede che: “Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante”. È tuttavia necessaria la comprovata sostanzialità della mancanza dei requisiti affinché le condotte possano essere oggetto di provvedimenti sanzionatori;

all’articolo 5-bis dell’art.119 lo stesso decreto infatti puntualizza che: “Le violazioni infatti formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata”.


Entrando più nello specifico vengono individuate due fattispecie generali in cui sono calabili le diverse situazioni sanzionabili; sono descritte all’interno del D.Lgsl. 471/1997 che, come detto, rappresenta la fonte normativa di riferimento principale per la materia. Si tratta dei crediti di imposta inesistenti e dei crediti di imposta non spettanti.



Crediti di imposta inesistenti


I crediti di imposta inesistenti rappresentano la fattispecie sanzionatoria più grave e sono descritti all’art.13 comma 5 del D.Lgsl. 471/1997, che recita: “Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è applicata la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi. Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.

I presupposti dell’integrazione della fattispecie sono, dunque, due:

la mancanza di un elemento costitutivo del credito di imposta, e l’impossibilità che possa essere rilevato attraverso le procedure automatizzate (art.36 -bis) e le procedure formali (art. 36-ter) con cui l’Agenzia delle entrate effettua i controlli fiscali e sulle dichiarazioni dei redditi. Oltre all’obbligo di restituzione del credito ricevuto l’integrazione della condotta comporta l’erogazione di una sanzione che va dal 100 al 200% dell’importo complessivo dello stesso.

Per la Corte di Cassazione il presupposto costitutivo di un credito manca sostanzialmente quando il credito di per sè “non è reale” (sentenze 34443/4/5 del 2021).



Crediti di imposta non spettanti


Questa seconda fattispecie, meno grave della precedente, si concretizza qualora, nell’ambito dei controlli descritti nei già citati art. 36-bis e 36-ter DPR 600/1973, l’ADE riscontri discrepanze tra i dati forniti dal contribuente nella documentazione inviata e quelli contenuti all’interno delle banche dati. Presupposto fondamentale della fattispecie è che l’incongruenza venga rilevata d’ufficio, e non a seguito di procedure di indagine più lunghe e approfondite (che sono invece quelle che sono necessarie alle Entrate per “scovare” i casi di credito inesistente).

I crediti non spettanti sono descritti nell’art.13, comma 4 del D.Lgsl. 471/1997, che recita: “Nel caso di utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti si applica, salva l'applicazione di disposizioni speciali, la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato”.


Una sanzione, quindi, proporzionalmente meno incidente per le casistiche rientranti in questa seconda fattispecie.


Le lunghe tempistiche e gli strascichi


L’Agenzia delle Entrate ha a disposizione fino 8 anni di tempo per effettuare le verifiche documentarie che se, in una previsione pessimistica della situazione, si sommano ai 5 anni in cui viene spalmato il credito di imposta in detrazione, portano ad un totale di 13 anni necessari solamente per scoprire di essere stati oggetti di un provvedimento sanzionatorio e vedersi costretti alla restituzione del contributo ricevuto, aumentato degli interessi maturati e della sanzione dovuta.

A tutto ciò andranno poi sommate le lunghissime tempistiche di apertura e conclusione dei contenziosi civili e delle denunce che ne deriveranno, e che tireranno in ballo anche i professionisti che si sono occupati dell’esecuzione degli interventi e delle pratiche.


Si prospetta insomma, alla situazione attuale, un futuro molto incerto e per certi versi grigio per il mondo delle detrazioni fiscali dei bonus e superbonus; che sicuramente necessita ancora di interventi chiarificanti e semplificatori da parte del legislatore.


Per Dualsolution srl

Roberto Costa



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