Da diversi giorni ormai, ci si sta interrogando su chi siano i beneficiari della detrazione riguardante gli interventi di riduzione del rischio sismico detraibili con aliquota pari al 110%. Questo perché nell’ultima risposta alle istanze di interpello (n. 87 dell’08.02.2021), l’Agenzia delle Entrate ha creato qualche dubbio in merito.
Erroneamente infatti, all’opposto di quanto disposto dalla norma di rango primario, l’AdE afferma che:
“le spese per interventi realizzati su un edificio composto da più unità immobiliari distintamente accatastate di proprietà di un unico soggetto e, pertanto, non costituito in condominio, non sono, invece, ammesse al Superbonus.”
Nella guida completa 2021 “Bonus 110%” de Il Sole 24 Ore e di LavoriPubblici, viene viceversa dato un responso positivo in tal senso:
“le misure antisismiche, sulle costruzioni adibite ad abitazione nelle zone sismiche 1,2,3, possono beneficiare del superbonus del 110% […] queste misure comprendono altresì quegli interventi effettuati dai privati su unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno. Ad esempio, la casa di villette a schiera, come le bi o le tri familiari orizzontali.”
Specificatamente: viene categoricamente esclusa la possibilità che il super sisma bonus con detrazione pari al 110% possa essere fruito da un’unità immobiliare all’interno di un edificio plurifamiliare anche se con accesso autonomo e funzionalmente indipendente. Questo perché predetto bonus è stato pensato per tutti quegli interventi di riduzione del rischio sismico che riguardino l’intero edificio nel suo complesso e non la singola unità immobiliare.
In breve quindi questo significa che, come afferma la guida della rinomata testata giornalistica, è possibile fruire del sisma bonus al 110% anche in edifici plurifamiliari purché l’intervento riguardi l’intero immobile e non propriamente la singola unità separatamente accatastata al suo interno. Gli edifici plurifamiliari posseduti da un unico proprietario o in comproprietà composti da un minimo di due a un massimo di quattro unità immobiliari distintamente accatastate quindi rientrano nella detrazione.
È, tuttavia ancora in dubbio, il limite di spesa, ovvero se questo debba essere di massimo €96.000 come gli edifici unifamiliari e relative pertinenze o se questo ammonti a un massimo di €96.000 moltiplicato per le singole unità immobiliari (massimo quattro) come i condomini.
Resta tuttavia la possibilità di accedere a quello che è il sisma-bonus ordinario che prevede una detrazione che varia dal 50 all'85% come stabilito dall'art.16 e relativi commi del d.l. 63/2013.
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Dual Solution s.r.l.
Dott.ssa Roberta Girardi
Vittorio Veneto, 25 febbraio 2021
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