L’Agenzia delle entrate, con risposta all’interpello 709/2021, rassicura sulla possibilità di accedere alle agevolazioni del superbonus 110% anche per interventi su unità non residenziali, a patto di cambiare la destinazione d’uso dell’edificio al termine dei lavori.
L’interpellante, richiesto ed ottenuto dal comune il permesso di ristrutturazione edilizia, intende realizzare “6 unità urbane ad uso civile abitazione, funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo”, tramite la totale demolizione e ricostruzione con diversa sagoma prospetti e sedime delle unità immobiliari preesistenti, incluse quelle in partenza non ad uso abitativo (categoria catastale C, locali di uso terziario e commerciale).
Gli interventi prospettati comporteranno un miglioramento di due classi energetiche e la riduzione del rischio sismico, e sono quindi auspicabilmente considerati idonei ad usufruire delle agevolazioni 110% da parte di colui che pone il quesito; rimane tuttavia il dubbio sulla agevolabilità delle spese riguardanti le unità inizialmente non ad uso residenziale (categoria esclusa da quelle agevolabili).
La prassi in materia di accesso alle agevolazioni in ambito di recupero del patrimonio edilizio (compresi gli interventi antisismici), disciplinata dall’articolo 16 D.L. n. 63 del 2013, consente la fruizione della detrazione fiscale anche per edifici che sono inizialmente destinati a diversa funzione, e solo al termine degli interventi saranno destinati all’uso abitativo.
In merito all’inclusione di tale tipologia di edifici, tra quelli aventi diritto al bonus, la risposta delle Entrate recita: “Tale possibilità, tuttavia, è subordinata alla condizione che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione d'uso del fabbricato in origine non abitativo e che sussistano tutte le altre condizioni e siano effettuati tutti gli adempimenti previsti dalla norma agevolativa.”
Conclude poi con: “Nel caso in esame, l'Istante potrà fruire delle agevolazioni anche per le unità non abitative identificate nella categoria catastale C a condizione che sia previsto il cambio di destinazione a fine lavori delle predette unità in immobili abitativi “.
Arriva dunque un’ulteriore delucidazione e rassicurazione, in merito all’inclusione di edifici inizialmente non destinati all’uso residenziale/abitativo nelle richieste di detrazione superbonus; inclusione possibile a patto di osservare tutti gli altri requisiti richiesti dalle normative di riferimento, e di prestare attenzione alla rigorosità con cui è necessario dimostrare la sussistenza di un certo cambio di destinazione d’uso finale (in uso residenziale).
Per Dualsolution srl
Roberto Costa
Comments