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IL DIRETTORE DEI LAVORI: OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ

In materia edilizia, e in particolar modo per quel che concerne il Superbonus 110%, una figura che riveste un ruolo fondamentale in tutta la pratica è quella del direttore dei lavori.


Secondo il codice degli appalti (art. 24, comma 1) il direttore dei lavori deve essere in possesso dei requisiti di adeguata professionalità e competenza in relazione all’oggetto del contratto e viene selezionato tra il:

· personale degli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;

· personale degli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire;

· personale appartenente a organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;

· soggetti di cui all’articolo 46 del Codice.

Il conferimento dell’incarico a un soggetto esterno avviene con le modalità di cui all’art. 31, comma 8 e nel rispetto dei requisiti di cui all’art. 24, comma 5, del Codice.

Inoltre ai sensi dell’art. 101, comma 2, del Codice la nomina del Direttore dei Lavori deve effettuarsi prima dell’avvio dei lavori.


Il direttore dei lavori svolge diverse funzioni sia durante la fase preliminare, sia in fase di esecuzione sia al termine dei lavori. Egli ha il dovere di

controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato” (art. 1662 cc);

ha quindi un obbligo di controllo, di vigilanza costante del cantiere e soprattutto di verifica che le opere vengano realizzate conformemente al progetto. Questo significa che laddove vi siano delle lacune, delle problematiche o delle difformità sul progetto o anche sui materiali che vengono utilizzati il direttore dei lavori deve tempestivamente segnalarlo e nel qual caso bloccare i lavori con comunicazione da fare al Comune competente.


Su questo argomento è intervenuta anche la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5799 del 15 febbraio 2021, nella quale veniva pesantemente sanzionato un direttore dei lavori per omessa vigilanza in un cantiere dove è stato realizzato il controsoffitto di una piscina comunale. Quest’ultimo non risultava ben ancorato al soffitto ed è crollato creando problematiche e ingenti danni. In tal caso il direttore dei lavori ha una responsabilità anche nella causazione dei danni di carattere civile e sanzionatorio amministrativo se non addirittura risultare penale dopo appositi accertamenti.

L’importanza quindi di svolgere quindi correttamente il proprio ruolo è fondamentale e quello del direttore dei lavori è di

“vigilanza costante sulla corretta esecuzione dei lavori, collegato al dovere di contestazione delle irregolarità riscontrate”


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Dual Solution s.r.l.

Dott.ssa Roberta Girardi


Vittorio Veneto, 4 marzo 2021




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