FOTOGRAFIE PUBBLICATE ONLINE SENZA CONSENSO: QUANDO SCATTA LA VIOLAZIONE DELLA PRIVACY
Pubblicare una fotografia sui social network può sembrare un gesto quotidiano, ma quando nell’immagine sono riconoscibili altre persone entrano in gioco diritto all’immagine e protezione dei dati personali. L’articolo allegato richiama l’attenzione proprio sulla diffusione online di fotografie senza il consenso dell’interessato e sulla necessità di verificare, prima della pubblicazione, se esista un valido presupposto che legittimi l’utilizzo dell’immagine. Una fotografia che consente di identificare una persona costituisce infatti un dato personale ai sensi del GDPR e la sua pubblicazione online rappresenta un trattamento di dati. A questo quadro si affianca la tutela civilistica del diritto all’immagine, disciplinata dall’art. 10 del Codice Civile e dagli artt. 96 e 97 della Legge n. 633/1941 sul diritto d’autore. La possibilità tecnica di fotografare qualcuno, quindi, non coincide automaticamente con il diritto di diffondere quella fotografia sul web.
SCATTARE UNA FOTO E PUBBLICARLA SONO DUE COSE DIVERSE
Uno degli aspetti più importanti è distinguere la realizzazione della fotografia dalla sua successiva diffusione.
Anche quando uno scatto è stato effettuato legittimamente, la pubblicazione sui social, su un sito internet o attraverso altri canali accessibili a terzi rappresenta un’attività distinta, che deve trovare una propria giustificazione.
L’interessato può aver accettato di essere fotografato senza avere necessariamente autorizzato la diffusione dell’immagine a un pubblico potenzialmente molto ampio.
Per questo motivo, prima della pubblicazione è necessario valutare finalità, contesto e modalità di utilizzo della fotografia.
IL CONSENSO ALL’UTILIZZO DELL’IMMAGINE
L’art. 96 della Legge sul diritto d’autore stabilisce, come principio generale, che il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il suo consenso, salvo le eccezioni previste dalla legge.
Nel contesto digitale questo principio assume particolare rilevanza perché la pubblicazione di una fotografia può determinare una diffusione molto più ampia rispetto a quella originariamente prevista.
Il consenso, quando necessario, deve quindi riferirsi all’utilizzo concreto dell’immagine.
Una fotografia destinata a un determinato contesto non può essere automaticamente utilizzata per qualsiasi altra finalità.
QUANDO IL CONSENSO PUÒ NON ESSERE NECESSARIO
L’art. 97 della Legge n. 633/1941 contempla alcune ipotesi nelle quali il consenso della persona ritratta può non essere necessario.
Il documento allegato richiama le eccezioni connesse, tra l’altro, alla notorietà o all’ufficio pubblico ricoperto, a esigenze di giustizia o di polizia, a scopi scientifici, didattici o culturali oppure a fatti, avvenimenti e cerimonie di interesse pubblico o svolti in pubblico.
Queste eccezioni, però, non costituiscono un’autorizzazione generalizzata alla pubblicazione.
Occorre sempre valutare il collegamento tra la diffusione dell’immagine e la finalità che giustifica l’eccezione.
DIGNITÀ, REPUTAZIONE E DECORO RESTANO TUTELATI
Anche quando ricorre una delle ipotesi che consentono la pubblicazione senza consenso, la tutela della persona non viene meno.
La disciplina sul diritto all’immagine pone infatti limiti quando la diffusione possa arrecare pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro della persona ritratta.
Anche il contesto nel quale la fotografia viene inserita assume quindi rilievo: la stessa immagine può avere conseguenze molto diverse a seconda del testo, del titolo o del messaggio al quale viene associata.
LA FOTOGRAFIA COME DATO PERSONALE
Quando una persona è identificata o identificabile attraverso una fotografia, l’immagine rientra nella nozione di dato personale prevista dall’art. 4 GDPR.
La pubblicazione online comporta pertanto un trattamento che deve rispettare i principi previsti dall’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, tra cui liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati.
Il tema non riguarda quindi soltanto il tradizionale diritto all’immagine, ma può coinvolgere contemporaneamente la disciplina europea sulla protezione dei dati personali.
ATTENZIONE PARTICOLARE ALLE IMMAGINI DEI MINORI
La diffusione di fotografie che ritraggono minori richiede una cautela ancora maggiore.
Una fotografia pubblicata online può essere copiata, condivisa e conservata da altri utenti, rendendo molto difficile controllarne successivamente la circolazione.
La tutela dell’immagine del minore deve quindi essere valutata considerando in primo luogo il suo interesse e le conseguenze che la diffusione potrebbe produrre nel tempo.
Il fatto che una fotografia sia pubblicata da un genitore o da un familiare non elimina automaticamente ogni questione relativa alla tutela della riservatezza del minore.
COSA PUÒ FARE CHI TROVA UNA PROPRIA FOTO PUBBLICATA SENZA AUTORIZZAZIONE
Quando un’immagine viene diffusa illegittimamente, l’interessato può chiedere la rimozione della fotografia e valutare gli strumenti di tutela previsti dalla normativa applicabile.
A seconda delle circostanze possono entrare in gioco il diritto all’immagine, la protezione dei dati personali e l’eventuale risarcimento del danno.
È importante conservare elementi utili a documentare la pubblicazione, soprattutto quando il contenuto potrebbe essere successivamente eliminato o modificato.
La concreta strategia di tutela dipenderà comunque dalle caratteristiche della pubblicazione, dal soggetto che l’ha effettuata e dal contesto nel quale l’immagine è stata diffusa.
PRIMA DI PUBBLICARE, VALUTARE IL CONTESTO
La regola pratica che emerge dall’approfondimento è semplice: avere una fotografia non significa avere automaticamente il diritto di pubblicarla.
Social network e piattaforme digitali rendono la condivisione immediata, ma non eliminano i diritti delle persone ritratte.






Commenti