DOPING E GDPR: PUBBLICARE ONLINE IL NOME DELL’ATLETA SQUALIFICATO PUÒ ESSERE LECITO, MA NON IN MODO AUTOMATICO
La pubblicazione online del nome di un atleta professionista sanzionato per doping può essere compatibile con il GDPR, ma l’interesse pubblico alla trasparenza non consente una diffusione indiscriminata dei dati personali. È questo il principio affermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea nella sentenza del 14 luglio 2026, causa C-474/24, relativa alla disciplina austriaca che prevede la pubblicazione sul sito dell’autorità nazionale antidoping del nome dell’atleta, della disciplina sportiva praticata, della violazione commessa, della durata della squalifica e delle relative motivazioni. Secondo la Corte, la lotta al doping costituisce un obiettivo di interesse generale, ma prima della pubblicazione deve essere possibile effettuare un concreto bilanciamento tra tale finalità e i diritti fondamentali dell’interessato, nel rispetto dei principi di necessità, minimizzazione e proporzionalità.
IL CASO ESAMINATO DALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE
La controversia nasce dal ricorso di quattro atleti austriaci, destinatari di sanzioni per violazioni della normativa antidoping.
Gli interessati contestavano la diffusione online dei propri dati personali e sostenevano, tra l’altro, che le informazioni pubblicate dovessero essere qualificate come dati relativi alla salute oppure come dati concernenti condanne penali e reati, categorie alle quali il GDPR riconosce una particolare tutela.
La Corte di Giustizia ha quindi dovuto valutare la natura di tali informazioni e le condizioni alle quali la loro pubblicazione può risultare compatibile con la disciplina europea sulla protezione dei dati.
UNA SQUALIFICA PER DOPING È UN DATO SULLA SALUTE?
Secondo la Corte, non necessariamente.
Le informazioni relative alla violazione delle norme antidoping e alla conseguente squalifica non costituiscono, in linea generale, dati relativi alla salute.
La valutazione può però cambiare quando la pubblicazione della sostanza vietata o del metodo utilizzato consenta, direttamente o indirettamente, di ricavare informazioni sullo stato di salute dell’atleta.
Il contenuto concreto dell’informazione pubblicata diventa quindi determinante per stabilire quale regime di protezione debba essere applicato.
NON SI TRATTA, DI REGOLA, DI DATI RELATIVI A CONDANNE PENALI
La Corte ha inoltre precisato che le sanzioni antidoping non rientrano, in via generale, nella categoria dei dati relativi a condanne penali e reati.
La ragione indicata è legata alla natura disciplinare della sanzione, applicata nell’ambito di uno specifico contesto sportivo.
Anche sotto questo profilo, quindi, non è possibile equiparare automaticamente una squalifica sportiva a una condanna penale.
PERCHÉ LA PUBBLICAZIONE PUÒ PERSEGUIRE UN INTERESSE PUBBLICO
La Corte riconosce che la lotta al doping persegue obiettivi di interesse generale dell’Unione europea.
La pubblicazione delle sanzioni può contribuire alla trasparenza, alla prevenzione e alla deterrenza, oltre a perseguire finalità collegate alla lealtà delle competizioni sportive, alla tutela della salute degli atleti e alla salvaguardia dei valori etici dello sport.
Il GDPR, pertanto, non impedisce in assoluto che dati personali vengano pubblicati quando esiste una base giuridica adeguata e il trattamento risponde a un interesse pubblico rilevante.
Ma questo è soltanto il primo passaggio della valutazione.
LA PUBBLICAZIONE NON PUÒ ESSERE AUTOMATICA
È il punto più importante della pronuncia.
Secondo la Corte, l’autorità competente deve poter effettuare prima della pubblicazione un concreto bilanciamento tra l’interesse pubblico perseguito e i diritti e le libertà fondamentali dell’atleta.
La diffusione online deve rispettare il principio di proporzionalità e la valutazione deve riguardare anche la durata della permanenza dei dati sul web.
Prevedere per legge la pubblicazione di determinate informazioni non significa, quindi, poter ignorare il possibile impatto della misura sulla persona interessata.
L’ATLETA DEVE POTER TUTELARE I PROPRI DIRITTI PRIMA DELLA PUBBLICAZIONE
La sentenza riconosce un ulteriore profilo di garanzia.
Secondo quanto riportato nell’articolo allegato, l’atleta deve poter rivolgersi preventivamente all’autorità di controllo competente per la protezione dei dati quando vi siano elementi concreti che facciano ritenere imminente la pubblicazione delle informazioni che lo riguardano.
La tutela della privacy non interviene quindi soltanto dopo che i dati sono stati diffusi, ma deve poter operare anche preventivamente nei casi in cui sussistano i relativi presupposti.
TRASPARENZA E PRIVACY NON SONO PRINCIPI INCOMPATIBILI
La decisione offre un principio che va oltre il settore sportivo.
Trasparenza e protezione dei dati personali possono convivere, ma la pubblicazione deve essere giustificata e proporzionata rispetto allo scopo perseguito.
Questo vale in particolare per amministrazioni, federazioni sportive e organismi che, nell’esercizio di funzioni di interesse pubblico, sono chiamati a rendere accessibili informazioni contenenti dati personali.
Anche quando la diffusione è prevista dalla normativa nazionale, secondo la pronuncia richiamata nell’allegato occorre una valutazione concreta degli interessi coinvolti.
IL PRINCIPIO DA RICORDARE
La sentenza C-474/24 conferma che il GDPR non rappresenta un ostacolo generalizzato alla pubblicità delle informazioni di interesse pubblico.
Il punto decisivo è come, perché, per quanto tempo e con quali conseguenze i dati vengono resi pubblici.
Necessità, minimizzazione e proporzionalità diventano quindi i criteri attraverso i quali bilanciare l’interesse collettivo alla trasparenza con il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali.






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