Lo scorso 17 ottobre, con l’interpello 515/2022, l’AdE ha chiarito come l’attività di mining concorra a formare il valore della produzione netta ai fini Irap.
Ricordiamo che il mining è il “processo (...) tramite il quale le transazioni di valute virtuali sono verificate e aggiunte al registro (ledger) basato sulla blockchain (registrazione delle transazioni)”.
Pertanto il “miner (...) può avere diritto a: ● una ricompensa di mining, pagata attraverso nuovi token, ● e/o una commissione di transazione di protocollo, ovvero una percentuale del valore della transazione in corso di elaborazione e che viene pagata a partire da quella transazione”.
L’Agenzia delle Entrate ribadisce (come già detto nella risposta 508 del 12 ottobre) il fatto che “se i servizi risultano remunerati tramite monete virtuali, trovano applicazione le disposizioni del Tuir che disciplinano le operazioni in valuta estera”. Perciò, a prescindere dai rapporti con i componenti della struttura, “la relativa remunerazione concorre alla formazione del reddito imponibile, nel periodo d’imposta in cui gli stessi servizi possono considerarsi ultimati” (ex articolo 109, comma 2, del Tuir ).
Punto molto interessante dal punto di vista fiscale per non incorrere in sanzione pecuniarie per non aver dichiarato tali attività.
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Dual Solution Srl
Dott.ssa Roberta Girardi
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